Bonus 100 euro per COVID-19
09-04-2020 14:56 - Le nostre news
In vista della prossima busta paga segnaliamo che il decreto «Cura Italia» del 17 marzo 2020 n.18 ha introdotto un premio in busta paga per i lavoratori dipendenti, con un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000€.
Il premio è pari a 100€ per il mese di marzo e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nello stesso mese di marzo.
Il premio è riconosciuto al momento per il solo mese di marzo, non concorre la formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale.
I sostituti di imposta (l’azienda) devono riconoscere in modo automatico il bonus a partire dalla retribuzione di marzo erogata ad aprile e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.
Le giornate di ferie, di malattia o aspettativa non retribuita sono considerate utili ai fini della maturazione del premio e, per analogia, anche le assenze per nuovi congedi Covid e i giorni di permesso previsti dalla Legge 104/92 compresi quelli introdotti dal decreto «Cura Italia».
Il premio va riconosciuto anche a coloro che hanno prestato l’attività lavorativa in trasferta, in missioni o sedi secondarie dell’impresa mentre sono esclusi i lavoratori che hanno lavorato in modalità di lavoro agile (Smart Working).
Il premio avrà lo stesso valore economico di 100 euro indipendentemente dalla tipologia di contratto (tempo pieno, part time orizzontale, verticale o misto).
Per il limite di reddito di 40.000€ si considera esclusivamente il reddito da lavoro dipendente, assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non quello a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Nel caso in cui l’attuale datore di lavoro non fosse lo stesso che ha rilasciato il Cud dei redditi 2019 il dipendente, per percepire il premio, dovrà rilasciare una autocertificazione unica dei redditi percepiti che attesti l’importo di reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019.
Il premio è pari a 100€ per il mese di marzo e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nello stesso mese di marzo.
Il premio è riconosciuto al momento per il solo mese di marzo, non concorre la formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale.
I sostituti di imposta (l’azienda) devono riconoscere in modo automatico il bonus a partire dalla retribuzione di marzo erogata ad aprile e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.
Le giornate di ferie, di malattia o aspettativa non retribuita sono considerate utili ai fini della maturazione del premio e, per analogia, anche le assenze per nuovi congedi Covid e i giorni di permesso previsti dalla Legge 104/92 compresi quelli introdotti dal decreto «Cura Italia».
Il premio va riconosciuto anche a coloro che hanno prestato l’attività lavorativa in trasferta, in missioni o sedi secondarie dell’impresa mentre sono esclusi i lavoratori che hanno lavorato in modalità di lavoro agile (Smart Working).
Il premio avrà lo stesso valore economico di 100 euro indipendentemente dalla tipologia di contratto (tempo pieno, part time orizzontale, verticale o misto).
Per il limite di reddito di 40.000€ si considera esclusivamente il reddito da lavoro dipendente, assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non quello a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Nel caso in cui l’attuale datore di lavoro non fosse lo stesso che ha rilasciato il Cud dei redditi 2019 il dipendente, per percepire il premio, dovrà rilasciare una autocertificazione unica dei redditi percepiti che attesti l’importo di reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019.
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