Il dettaglio delle proroghe e le indicazioni per lo smart working
03-09-2020 14:53 - Le nostre news
Al di là delle proroghe indicate nel decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 ci soffermiamo in particolare su alcune proroghe in materia di smart working.
È ad esempio prorogato l’articolo 39 del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, che riguarda l’utilizzo del lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, i lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa e i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse
Inoltre una proroga riguarda, infine, anche il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Inoltre (comma 4 art. 90 DL 34/2020) “fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
È ad esempio prorogato l’articolo 39 del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, che riguarda l’utilizzo del lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, i lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa e i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse
Inoltre una proroga riguarda, infine, anche il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Inoltre (comma 4 art. 90 DL 34/2020) “fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
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